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Legislatura XIX

Proposta emendativa 113.09.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
113.09.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Incremento degli stanziamenti volti a corrispondere il trattamento per lavoro straordinario in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 55 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al primo periodo, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
  2. Al fine di garantire un rafforzamento della politica di difesa e deterrenza, assicurando l'efficacia operativa necessaria al servizio del Paese, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze Armate, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 20 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.