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Legislatura XIX

Proposta emendativa 111.04.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
111.04.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» sono aggiunte le seguenti: «b-bis),».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 11.481.675 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.