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Legislatura XIX

Proposta emendativa 110.012.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
110.012.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile)

  1. Al fine di sostenere l'adeguamento delle strutture ricettive e il complessivo orientamento dell'offerta turistica, in relazione al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva, che intendono fruire delle opportunità turistiche del territorio provinciale, considerati come ospiti speciali, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, disciplina la concessione di specifiche agevolazioni fiscali rivolte agli esercizi alberghieri e agli esercizi extralberghieri.
  2. Le agevolazioni fiscali di cui al precedente comma, possono essere corrisposte anche a stabilimenti balneari o altri esercizi che offrono servizi di accoglienza, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali e acquisti di attrezzature volte a far fronte ai bisogni delle persone con disabilità.
  3. Per le finalità previste dalla presente legge, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, istituisce specifici tavoli di lavoro con la partecipazione delle realtà economiche e culturali, degli enti locali e di altri organismi istituzionali provinciali, nonché delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità o i relativi familiari. I medesimi soggetti, nell'ambito dei rispettivi portali, dedicano specifici spazi relativi all'offerta turistica, culturale e ricreativa rivolta alle persone con bisogni speciali, anche mediante l'inserimento di mappe interattive volte a facilitare la conoscenza di itinerari ed esperienze loro dedicati, promuovendo nell'ambito delle loro competenze, iniziative a livello nazionale volte a favorire la riconoscibilità delle esperienze turistiche rivolte alle persone con speciali bisogni.
  4. Nell'ambito della promozione territoriale e turistica, con particolare riferimento a quella montana, le imprese del settore valorizzano l'offerta turistica per il soddisfacimento dei bisogni particolari delle persone con disabilità quale fattore di competitività per coniugare il sostegno e la promozione sociale con l'opportunità di crescita economica. Il Ministero del turismo promuove altresì l'introduzione nei marchi di prodotto turistico volti a valorizzare la tipologia di offerta turistica orientata all'acquisizione di conoscenze specifiche relative ai bisogni speciali delle persone con disabilità.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità attuative, volte a disciplinare le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 60 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.