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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.016.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
11.016.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:

    «1-sexies) pellet».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.