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Legislatura XIX

Proposta emendativa 107.5.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
107.5.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».
  6-ter. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro fino all'anno 2025 e 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2026.