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Legislatura XIX

Proposta emendativa 107.24.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
107.24.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.