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Legislatura XIX

Proposta emendativa 128.01.in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2022  [ apri ]
643-bis/VIII/128.01.

  Dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente: «Art. 128-bis. (Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario) 1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 aprile 2023, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni Regione, che può essere individuato nella figura del Presidente di Regione o di un loro delegato.
  5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario Straordinario e i sub-commissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario Straordinario e i sub-commissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i sub-commissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
  10. I sub-commissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al precedente comma.
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 152, comma 3 della presente legge.».