Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il Garante, in conformità all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può indicare le modalità di pubblicazione della notizia relativa all'esito favorevole all'interessato, modulandone i termini in funzione delle esigenze del caso concreto e sulla base del canone di proporzionalità, tenuto conto dell'evidenza, dello spazio e delle modalità con cui è stata data la notizia originaria, anche adottando misure a tutela di eventuali terzi.