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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.27.in II Commissione in sede referente riferita al C. 632

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2025  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo le parole: rivolgere una segnalazione aggiungere le seguenti: ovvero proporre reclamo ai sensi dell'articolo 141;

  Conseguentemente:

   al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 144 con le seguenti: degli articoli 143 e 144;

   al comma 1, capoverso, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'istanza rivolta al direttore o al responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online ai sensi del comma 1, nonché nella segnalazione o nel reclamo al Garante di cui al comma 2, l'interessato indica i riferimenti puntuali agli articoli e agli altri contenuti oggetto della richiesta, pubblicati dalla medesima testata, ivi compresi, per quelli diffusi online, i relativi localizzatori uniformi di risorsa (URL).
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2, in sede di decisione sulla segnalazione o sul reclamo, il Garante può indicare le modalità di pubblicazione o di ulteriore diffusione della notizia relativa all'esito di cui al comma 1, modulandone i termini in funzione delle esigenze del caso concreto e nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto dell'evidenza, dello spazio e delle modalità con cui è stata originariamente data la notizia del procedimento penale o degli atti ad esso relativi, nonché adottare, ove necessario, idonee misure a tutela di eventuali terzi.