Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, capoverso, aggiungere il seguente capoverso:
Art. 144-quater.
(Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal dall'articolo 144-ter, comma 1, l'interessato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Il reclamo di cui al comma 1 contiene, a pena di inammissibilità, i riferimenti puntuali agli articoli e ai contenuti pubblicati comprensivi di relativi localizzatori uniformi di risorsa (URL) per quelli diffusi online.
3. Il Garante, qualora accerti la sussistenza della violazione, ordina al titolare del trattamento o al fornitore del servizio di adempiere entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Garante applica una sanzione amministrativa pecuniaria giornaliera, proporzionata alla gravità della violazione, alla durata dell'inadempimento, al pregiudizio arrecato all'interessato, nonché alle condizioni economiche del trasgressore. In ogni caso, l'importo non può essere inferiore a euro 200 né superiore a euro 5.000 per ciascun giorno di ritardo, fermo restando il limite massimo complessivo stabilito dall'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del citato regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4 non esonera il trasgressore dall'obbligo di adempiere, né preclude l'adozione di ulteriori misure correttive o sanzionatorie da parte del Garante.;
al comma 1, capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: Segnalazioni al Garante.