Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Su richiesta dell'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile o con sentenze di non luogo a procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, o su richiesta dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale o dell'articolo 411, limitatamente a quando risulti che il fatto non è previsto dalla legge come reato, del medesimo codice, nonché dei loro eredi, prossimi congiunti o della persona che ne ha l'autorità tutoria, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, a prescindere dal mezzo digitale o analogico di diffusione che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività.
1-bis. In caso di plurimi capi di imputazione, la richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta rispetto ai capi per i quali è intervenuta la sentenza di assoluzione o la archiviazione nei termini definiti dal comma 1. In caso di più indagati o imputati, la richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta, anche singolarmente, da parte di coloro la cui posizione sia stata definita dai provvedimenti di cui al comma 1.