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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.02.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 3 luglio 2023, n. 85)

  1. Per le finalità della presente legge, al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024»;

   b) all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: «30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-bis, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.