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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 630

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2023  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

  1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

  2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
  3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.