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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 630-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2024  [ apri ]
3.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.