Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 3 luglio 2023, n. 85)
1. Per le medesime finalità della presente legge, al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024»;
b) all'articolo 18, comma 3, le parole: «30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 3, con il seguente:
Art. 3.
(Copertura Finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.