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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.105. in Assemblea riferita al C. 630-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2024  [ apri ]
1.105.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»;

   sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

«Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

   1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

   2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

Art. 2-bis.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui all'articolo 2 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza.
   2. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.»;

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Copertura finanziaria)

   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.