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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.50.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 622

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/04/2023  [ apri ]
1.50.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Relatore
1.50.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Relatore