Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine)
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza distinzioni legate al genere».