Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi).
1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
2. L'albo comprende l'elenco dei pedagogisti e l'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all'albo.
4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.