stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 596

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/05/2023  [ apri ]
2.1.
approvato

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Possono esercitare altresì la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. Lo svolgimento della prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestata congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è effettuato alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova di valutazione di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua – classe LM-50, in scienze pedagogiche – LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education – classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia – vecchio ordinamento, abilita all'esercizio della professione di pedagogista»;

   sopprimere i commi 3 e 4.

2.1.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Possono esercitare altresì la professione di pedagogista tutti i professori universitari ordinari, associati, ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane e/o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessario essere iscritto nella sezione dell'albo dei pedagogisti dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La prova di verifica delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio svolto in struttura, attestata congiuntamente dalla/e struttura/e ospitante/i e dagli organi accademici, viene svolta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. Tale prova di verifica precede la discussione della tesi di laurea, in occasione dell'esame finale avente valore abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento, abilitano all'esercizio della professione del pedagogista.»;

   sopprimere i commi 3 e 4.