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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.104. in Assemblea riferita al C. 596-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/07/2023  [ apri ]
4.104.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: necessari il possesso della laurea fino alla fine del comma con le seguenti: necessari:

   a) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagogico;

   b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   all'articolo 9:

    al comma 1, sostituire le parole: All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli con le seguenti: Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per la relativa iscrizione all'albo sono equipollenti i titoli;

    al comma 2, sostituire le parole: All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo con le seguenti: Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 4 e per la relativa iscrizione all'albo sono equipollenti i titoli.