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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.104. in Assemblea riferita al C. 596-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/07/2023  [ apri ]
2.104.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: nell'elenco dei pedagogisti compreso nell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.;

   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi)

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L'albo comprende l'elenco dei pedagogisti e l'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all'albo.
  4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.;

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 7:

    comma 1, alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    rubrica, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 8, comma 5:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elegge il presidente nazionale;

    lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

    lettera g), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

   all'articolo 10:

    comma 1, sostituire le parole: degli albi professionali con le seguenti: dell'albo professionale;

    comma 2, sostituire le parole: dei presidenti degli albi con le seguenti: del presidente dell'albo;

    rubrica, sostituire le parole: degli albi con le seguenti: dell'albo;

   all'articolo 11, comma 1:

    alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all'albo;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l'elenco dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

    lettera b):

   alinea, sostituire le parole: l'albo professionale con le seguenti: l'elenco;

   dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l'a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane;

   al Titolo, sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.

ident. 2.105.