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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.18. in Assemblea riferita al C. 596-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2023  [ apri ]
11.18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l'iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ident. 11.17.