Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo.