Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 624-ter».