Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 163 del codice penale)
All'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla reimmissione del bene nel possesso del suo legittimo titolare».