Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.