Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Associazioni di castanicoltori)
1. I comuni nel cui territorio sono presenti castagneti possono promuovere la costituzione di associazioni di castanicoltori.
2. Le associazioni di cui al comma 1 incentivano la diffusione delle buone pratiche di coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei castagneti nonché la loro promozione culturale e turistica, compresa quella dei castagneti secolari.