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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.02.in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 565

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)

  1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è assegnato un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e il ricavo conseguito nei singoli anni successivi presi in considerazione.
  3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi degli indennizzi ricevuti fino a quel momento.