Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Indennizzo per il mancato reddito da lotta biologica)
1. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro le patologie del castagno e contro qualsiasi altra forma di infestazione e che utilizzano solo forme e metodi di lotta biologica è assegnato un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione conseguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli ultimi cinque anni e il ricavo conseguito nei singoli anni successivi presi in considerazione.
3. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1 o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi degli indennizzi ricevuti fino a quel momento.