Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Ministero della salute)
1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12».
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.