Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)
1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.