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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.03.in I Commissione in sede referente riferita al C. 547

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2022  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche al fine di garantire lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

   b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la dotazione organica del personale direttivo che espleta funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

    2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

    3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

    4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

   c) alla tabella B, nella declaratoria degli incarichi di funzione dei primi dirigenti logistico-gestionali, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

  2. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 1.911.027 per l'anno 2023 e a euro 3.822.054 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.