All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi”».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “provvedimenti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo”».