Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)
1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole «e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'Interno e della Giustizia».