Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il numero 10) è sostituito dal seguente: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume la denominazione di Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale.
2. Le denominazioni «Ministro dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» e «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».