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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 547-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/12/2022  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli enti ed organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito con il seguente:

   «3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  5. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

  6. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  7. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.