Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'elargizione ai sensi della presente legge non è ammessa, ovvero è revocata laddove effettuata, per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche.».