Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.