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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.500. in Assemblea riferita al C. 536-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/09/2023  [ apri ]
1.500.
approvato

  Al comma 1, lettera b), numero 4), alinea, sostituire le parole: commi da 4 a 7 con le seguenti: commi da 4 a 6.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al numero 4), sopprimere il capoverso comma 7;

    2) aggiungere, in fine, il seguente numero: 5) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

   b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 5).

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento