Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti solari)
1. Nei centri, nuclei storici e negli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati direttamente ai sensi della Parte II del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.
2. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al punto A.6 le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
3. Negli immobili vincolati direttamente ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari è inserita tra gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato A di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.