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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.1.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/11/2022  [ apri ]
6.1.

  Al comma 5, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflattiva in atto, le risorse incrementali disponibili stanziate per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
  5-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;».