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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.15.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
5.15.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2022 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 luglio 2023, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  6-ter. Il risparmio di spesa di cui al comma 6-bis è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare le maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.
  6-quater. La sospensione di cui al comma 6-bis non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 130 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.