Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Extraprofitti)
1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».