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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.09.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
41.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso ai farmaci)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali equivalenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dell'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, a eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale».
  2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.