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Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.019.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
41.019.
inammissibile

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e consentire ai porti marittimi italiani e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività, per l'anno 2023 le autorità di sistema portuale (AdSP) non applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e a quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Al fine di compensare le autorità di sistema portuale per le minori entrate dovute all'attuazione della misura di cui al periodo precedente è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire con decreto del ministro. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.