stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 41.010.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
41.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso ai farmaci)

  1. I servizi e le prestazioni professionali erogate dalle farmacie pubbliche e private previste all'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, individuati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, nonché quelli contenuti all'articolo 1, commi 418, 419, 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere effettuate anche dagli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a esclusione degli esercizi la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.