Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 215)
1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
(Inconferibilità)
1. A coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, o analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero abbiano svolto incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura o attività professionali, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica ovvero in enti e società di diritto privato, con capitale sociale al di sopra di 500 mila euro, non possono essere conferite cariche di governo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui l'esercizio delle funzioni dei titolari delle cariche possa rilevare influenza nei settori di attività economica, quando queste risultino oggetto delle prevalenti attività imprenditoriali delle imprese o società di cui al comma 1.».