Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 o, se più favorevole, il doppio dell'importo omesso. Nel calcolare le sanzioni non si applicano gli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa:
a) quando provvede al versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
b) quando ha in corso il pagamento rateale presso l'agente della riscossione o presso l'INPS;
c) quando è intervenuta sentenza di fallimento.
I datori di lavoro che abbiano omesso il versamento delle ritenute di cui al comma 1 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti al mese di novembre 2022. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'INPS comunica tale possibilità ai contribuenti, che possono provvedere mediante un versamento in unica soluzione delle ritenute dovute, da effettuarsi entro il mese di giugno 2023.».