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Legislatura XIX

Proposta emendativa 40.1.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
40.1.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di consentire alle imprese che abbiano eseguito lavori in materia di appalti pubblici nel corso dell'anno 2022 e che non abbiano beneficiato dei prezzari regionali aggiornati in via straordinaria ovvero della compensazione nella misura del 90 per cento ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in quanto il termine di presentazione dell'offerta era successivo al 31 dicembre 2021 e precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, viene riconosciuto all'appaltatore il diritto di presentare alla stazione appaltante un'istanza di compensazione entro il termine di centoventi giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.
  1-ter. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata nella misura del 90 per cento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate a norma di altre disposizioni di legge e nel limite delle risorse disponibili nonché di quelle trasferite alle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. La compensazione potrà avere a oggetto le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.