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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.02.in LXVI Commissione in sede referente riferita al C. 5

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/10/2022  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, al numero 98) della Tabella A – Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.